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Come Determina il Catasto la Superficie Catastale?

ECCO LE NORME TECNICHE CHE DETERMINANO LA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA NELLE VISURE CATASTALI.

 

Spesso i clienti mi chiedono perchè le visure catastali riportano la superficie dell’immobile o come viene determinata la stessa. Ecco la risposta. Dal 9 Novembre 2015 tutte le visure regolarmente iscritte in catasto e corredate della planimetria, incorporano anche la superficie catastale dell’immobile (calcolata sulla base di quanto stabilito con le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all’allegato C del Dpr 138/98. Qui riporto il testo dell’allegato.

Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unita’ immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, T).

In vigore dal 27/05/1998

                          Criteri generali
   1.  Nella determinazione  della superficie  catastale delle  unita'
 immobiliari  a  destinazione  ordinaria,  i  muri  interni  e  quelli
 perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore
 massimo di 50 cm, mentre i muri  in comunione nella misura del 50 per
 cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
   2. La  superficie dei locali  principali e degli  accessori, ovvero
 loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel
 computo della superficie catastale.
   3. La  superficie degli  elementi di collegamento  verticale, quali
 scale,  rampe, ascensori  e simili,  interni alle  unita' immobiliari
 sono  computati  in misura  pari  alla  loro proiezione  orizzontale,
 indipendentemente dal numero di piani collegati.
   4. La  superficie catastale, determinata secondo  i criteri esposti
 di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
                    Criteri per i gruppi "R" e "P"
   1. Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi
 R e P, la superficie catastale e' data dalla somma:
   a)  della superficie  dei vani  principali e  dei vani  accessori a
 servizio  diretto  di  quelli  principali  quali  bagni,  ripostigli,
 ingressi, corridoi e simili;
   b) della  superficie dei  vani accessori  a servizio  indiretto dei
 vani principali,  quali soffitte,  cantine e simili,  computata nella
 misura:
   del  50 per  cento,  qualora comunicanti  con i  vani  di cui  alla
 precedente lettera a);
      del 25 per cento qualora non comunicanti;
   c) della superficie  dei balconi, terrazze e  simili, di pertinenza
 esclusiva nella singola unita' immobiliare, computata nella misura:
   del 30 per cento, fino a metri  quadrati 25, e del 10 per cento per
 la quota eccedente, qualora dette  pertinenze siano comunicanti con i
 vani di cui alla precedente lettera a);
   del 15 per cento,  fino a metri quadrati 25, e del  5 per cento per
 la quota eccedente qualora non comunicanti.
   Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P,
 la superficie di  queste pertinenze e' computata nella  misura del 10
 per cento;
   d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che
 costituisce  pertinenza esclusiva  della singola  unita' immobiliare,
 computata  nella  misura  del  10 per  cento,  fino  alla  superficie
 definita nella lettera a), e del  2 per cento per superfici eccedenti
 detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono
 pertinenze  di  unita'  immobiliari  di categoria  R/2,  la  relativa
 superficie e' da computare, con  il criterio sopra indicato, solo per
 la quota  eccedente il  quintuplo della  superficie catastale  di cui
 alla  lettera  a).  Per   le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle
 categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
   2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unita'
 immobiliari di  categoria R/4  e' computata nella  misura del  50 per
 cento.
   3. Le  superfici delle pertinenze  e dei vani accessori  a servizio
 indiretto  di  quelli  principali,  definite  con  le  modalita'  dei
 precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino
 ad un massimo  pari alla meta' della superficie dei  vani di cui alla
 lettera a) del comma 1.
 Criteri per il gruppo "T"
   1. Per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo
 T, la superficie catastale e' data dalla somma:
   a)  della superficie  dei locali  aventi funzione  principale nella
 specifica  categoria e  dei locali  accessori a  servizio diretto  di
 quelli principali;
   b) della superficie  dei locali accessori a  servizio indiretto dei
 locali principali computata nella misura:
   del  50  per  cento,  se  comunicanti con  i  locali  di  cui  alla
 precedente lettera a);
      del 25 per cento se non comunicanti;
   c) della superficie dei balconi,  terrazze e simili computata nella
 misura del 10 per cento;
   d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che
 costituisce  pertinenza esclusiva  della  singola unita'  immobiliare
 computata  nella misura  del  10  per cento,  ovvero,  per le  unita'
 immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.
   2. Per  le unita' immobiliari  appartenenti alla categoria  T/1, la
 superficie  dei  locali  accessori   a  servizio  diretto  di  quelli
 principali  di  cui  alla  lettera  a) del  precedente  comma  1,  e'
 computata nella misura del 50 per cento.

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