l’istituto giuridico della locazione (anche turistica) rientra tra le competenze normative statali e non regionali, rientrando nella materia dell’ordinamento civile. Le norme da prendere a riferimento sono dunque quelle statali, come gli artt. 1571 e segg. del Codice civile e la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” (per le parti applicabili) ne disciplinano i basilari profili civilistici.
Discendono, poi, dalla normativa fiscale, alcuni obblighi: se la “locazione a uso turistico” ha una durata non superiore a 30 giorni non vi è l’obbligo di registrazione del contratto (Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso – art. 2-bis), se invece la durata è superiore a 30 giorni, vige l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Circa la forma prescritta per il contratto, è comunque sempre obbligatoria la forma scritta, in forza dell’art.1 comma 4 della l. 431/1998, che recita: “4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.“.
La normativa statale vigente non pone un limite espresso alla durata della locazione turistica né al periodo minimo/massimo di attività locativa.
L’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina il “Regime fiscale delle locazioni brevi” specifica che “si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni” stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Pur non menzionando espressamente la locazione “turistica”, ma applicandosi a tutte le locazioni inferiori a trenta giorni, si intende che la norma è diretta a disciplinare, per gli aspetti fiscali, proprio le “locazioni turistiche brevi”. Le “intenzioni” del legislatore traspaiono dal comma 5 ter, ove si fa espresso riferimento all’imposta di soggiorno.
In sintesi, ad oggi non vi sono limiti espressi per la durata della locazione turistica, né per la permanenza dello stesso ospite nell’abitazione, che può anche prolungarsi oltre i 30 giorni (limite per definizione normativa delle locazioni brevi), salve le interpretazioni fornite da ISTAT nel proprio glossario, che definisce il turismo come l’insieme delle attività delle persone che viaggiano e alloggiano in luoghi diversi dall’ambiente abituale, per non più di un anno consecutivo e per motivi di vacanza, affari e altro, lasciando intendere che oltre questo lasso di tempo sembra sfumare la “turisticità” del soggiorno.